Normativa relativa alla scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica
Normativa relativa alla scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica:
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai genitori (o da chi ne fa le veci) al momento dell’iscrizione. La scelta fatta ha valore per tutto il ciclo di studi. E’ possibile modificare la scelta fatta, ma solo entro il termine previsto per le iscrizioni: quindi entro fine febbraio si può modificare la propria opzione e tale modifica ha effetto dall’anno scolastico successivo.
Questo in applicazione delle normative ministeriali vigenti e della Legge 25 marzo 1985, n. 121.
Questo in applicazione delle normative ministeriali vigenti e della Legge 25 marzo 1985, n. 121.