Ultima modifica: 19 Febbraio 2016

Amministrazione

  • Circ. N.110
    Milano, 18 febbraio 2016

    A tutto il personale
    Agli Uffici amministrativi
    All’Albo  delle Sedi

    OGGETTO: art. 15 Legge del 12 novembre 2011 nr 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. La deCertificazione.

    Si rende noto che dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, dirette ad ottenere una completa “deCertificazione” nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i privati.

    Di seguito si fa cenno alle principali novità introdotte in materia:

    1) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

    2) Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

    3) Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, da produrre a soggetti privati, devono essere prodotte in bollo e devono riportare, a pena di nullità, la seguente dichiarazione:

    «IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI»

    Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce violazione dei doveri d’Ufficio ed è sanzionabile. Pertanto gli uffici NON POSSONO EMETTERE CERTIFICATI per uso pubblico.

    4) Gli Uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad acquisire, d’ufficio, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. nr 445/2000, qualora siano in possesso della Pubblica Amministrazione.

    5) Gli uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con le modalità che andranno definite con apposito regolamento interno.

    6) L’Amministrazione rilascia certificati ai privali in bollo da € 14,62 (ad esempio per banche, notai assicurazioni, ecc).Sono esenti da bollo:

    – atti relativi all’iscrizione, esami, frequenza, attestati e diplomi;

    – domande per borse di studio

    – istanze per la frequenza o l’esonero dall’insegnamento religioso.

    7) In ogni caso l’interessato potrà richiedere il certificato solo in forma scritta, esplicitando obbligatoriamente l’uso e se si richiede l’esenzione del bollo, va citata la normativa di riferimento del rilascio della documentazione in carta semplice, assumendosi la responsabilità della dichiarazione rilasciata.

    Allegati:

    Art 15 legge 183

    AUTOCERTIFICAZIONE

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

    Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni

    REGOLAMENTO_DECERTIFICAZIONE-1

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA

    (Dott. Laura Barbirato)

  • ALL 1 (designazione responsabile dsga)

    ALL 2 (designazioni incarichi segreteria)

    ALL 3 (designazione incarichi docenti)

    ALL 4 (informativa dipendenti)

    ALL 5 (Informativa genitori)

    ALL. 8 (designazione custode passwords)

    ALL 9 (informativa componenti CONSIGLIO DI ISTITUTO)